Statuto
Il Consiglio direttivo da tempo aveva avvertito la necessità di modificare lo Statuto, ritenendolo inadeguato a governare l’attuale realtà associativa del Centro Studi Storici. L’associazione è nata negli anni ’90 dalla volontà e capacità del fondatore, prof. Vincenzo Pirro, figura carismatica di intellettuale ternano, di ideare un progetto culturale, in cui potessero riconoscersi da un lato alcuni studiosi, impegnati nella ricerca storiografica locale, dall’altro gli enti locali e di costruire, intorno a tali soggetti e a quel progetto culturale, un’istituzione, uno strumento di politica culturale, la cui indipendenza era garantita dal prestigio e dall’autorevolezza del fondatore.
L’istituzione è sopravvissuta al contesto che l’ha vista nascere, ma molti dei caratteri originari non ci sono più: il fondatore carismatico è scomparso, gli enti locali sono da anni completamente assenti dalla vita associativa, sia finanziariamente che politicamente, i soci sono in prevalenza fruitori, più che produttori, di ricerca storica. Alcune vicende, successive alla morte del prof. Pirro, hanno inoltre evidenziato i limiti operativi di uno Statuto costruito per un’associazione a guida carismatica, quando tale guida viene a mancare.
Il nuovo Statuto, approvato dall’assemblea dei soci del 9 ottobre 2020, tiene conto della nuova realtà del Centro Studi Storici, chiarisce status e obblighi dei soci, rende più snelle le procedure di ammissione/espulsione ed il funzionamento degli organi. Tiene conto, inoltre, della nuova disciplina del Terzo settore, per rendere l’associazione il più possibile pronta a definire la propria futura collocazione giuridica.
Di seguito potete leggere il testo del nuovo Statuto, nella speranza che si mostri adeguato alla vita dell’associazione che lo ha prodotto e che dovrà regolare, mentre consegniamo il “vecchio” alla memoria storica.
STATUTO del Centro Studi Storici – Terni
(testo approvato dall’assemblea del 9 ottobre 2020)
Art. 1
Il Centro Studi Storici, costituito con atto del notaio F. Sbrolli, di Terni del 13/9/1989, rep. 28473, ha sede in Terni e non ha fini di lucro.
Art. 2
Il “Centro” ha in via esclusiva lo scopo di:
1) promuovere la ricerca storica dall’antichità ai giorni nostri su Terni, il suo territorio ed i territori contermini;
2) promuovere e curare, nell’ambito della ricerca suddetta, studi, convegni, pubblicazioni ed altre iniziative, anche per conto terzi;
3) collaborare con enti pubblici e privati e persone singole al recupero, manutenzione, ordinamento, valorizzazione del patrimonio ambientale, monumentale, storico-artistico, archivistico, relativo alle aree considerate al punto l;
4) stabilire rapporti con enti e associazioni aventi fini analoghi, con le università degli studi, in particolare con quelle di Perugia e di Roma, con le strutture bibliotecarie pubbliche e private;
5) diffondere ai vari livelli (pubblici amministratori, istituzioni culturali, scuole, cittadini) i risultati delle attività del Centro, organizzando anche cicli di pubbliche conferenze e producendo adeguate pubblicazioni.
Per la realizzazione di tali attività di interesse generale, il Centro si avvale prevalentemente dell’opera di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Art.3
Possono essere soci del Centro persone rappresentative della cultura, dell’arte e delle categorie professionali, associazioni, enti locali, altri enti ed istituzioni pubbliche e private che ne condividano le finalità.
Le ammissioni vengono deliberate a maggioranza semplice dal Consiglio direttivo.
È socio di diritto del Centro il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Terni e Narni.
La decadenza dalla qualità di socio, oltre a quanto previsto dal successivo art. 4, è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza semplice. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci.
Art. 4
I soci sono tenuti a contribuire alle finanze del Centro mediante il versamento delle quote di associazione stabilite dall’Assemblea dei soci.
I soci hanno diritto di partecipare alle attività sociali del Centro e di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Presidente.
Il Consiglio direttivo, entro il mese di febbraio di ogni anno, si riunisce per una verifica dell’elenco dei soci, predisposto dal Tesoriere, in regola con i pagamenti delle quote sociali al 31 dicembre dell’anno precedente e quindi membri effettivi dell’associazione.
Il mancato versamento della quota annuale costituisce implicita rinuncia alla qualifica di socio e determina la cancellazione d’ufficio dall’elenco dei soci.
Avverso la cancellazione è possibile ricorrere all’Assemblea dei soci.
Art.5
L’Assemblea può conferire la qualifica di soci onorari a coloro che abbiano particolari benemerenze.
L’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, può conferire il titolo di Presidente onorario a chi abbia acquisito eccezionali meriti nell’attività del Centro medesimo.
Art. 6
Sono organi del centro:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente;
– l’Organo di revisione dei conti.
Il Consiglio direttivo, il suo Presidente e l’Organo di revisione dei conti durano in carica 4 anni. I componenti possono essere riconfermati.
Art. 7
L’Assemblea è composta da tutti i soci individuali in regola con il versamento della quota associativa annuale e dai rappresentanti degli enti associati, ai quali sia stato conferito il mandato.
Art. 8
La convocazione dell’Assemblea deve essere deliberata dal Consiglio direttivo e fatta dal Presidente mediante comunicazione diretta a tutti i soci, in cui siano specificati data, orario, luogo, ordine del giorno e eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo di lettera, fax, e-mail, sms o tramite altri mezzi ritenuti adeguati dal Consiglio direttivo. La comunicazione deve essere spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che il Consiglio direttivo non fissi un termine più breve, comunque non inferiore a 5 giorni, per motivate ragioni.
Art. 9
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria due volte all’anno, la prima di norma entro il mese marzo, la seconda di norma entro il mese di ottobre.
L’Assemblea delibera sull’entità delle quote di associazione, sui regolamenti di funzionamento del Centro, sulle eventuali modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio direttivo o da almeno 1/3 dei soci, elegge tra i soci i membri del Consiglio direttivo; elegge, altresì, l’Organo di revisione dei conti.
L’Assemblea delibera inoltre sui programmi di attività del Centro e su eventuali proposte avanzate dai soci, secondo la procedura prevista dall’art. 11.
Nella prima delle sedute ordinarie, e precisamente in quella da tenersi di norma entro il mese di marzo, l’Assemblea delibera sulla relazione dell’attività svolta dal Centro nell’anno precedente, sul bilancio consuntivo, nonché sulla relazione dell’Organo di revisione dei conti.
Nella seconda l’Assemblea delibera sui programmi e sul bilancio preventivo dell’anno seguente.
Art. 10
Su richiesta di almeno 1/3 dei soci o di almeno 5 membri del Consiglio direttivo, il Presidente convoca assemblee straordinarie, da tenersi entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 11
In occasione delle Assemblee ordinarie, di quelle straordinarie, debbono essere inclusi nell’ordine del giorno gli argomenti richiesti da almeno 1/5 dei soci.
Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, da tenersi un’ora dopo, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti; le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei votanti.
Nel caso in cui le astensioni espresse superino la maggioranza semplice dei votanti, esse sono da considerarsi voti contrari.
Le deliberazioni relative a modifiche dello Statuto richiedono la maggioranza assoluta e, nel caso in cui non si raggiungesse il numero legale, l’Assemblea può essere riconvocata entro 30 giorni e deliberare con la maggioranza prevista dal secondo comma.
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea, per delega scritta, da un altro socio. Nessun socio può ricevere più di tre deleghe.
Art. 12
Il Consiglio direttivo si compone di 12 membri, undici dei quali eletti dall’Assemblea ordinaria fra i soci particolarmente competenti nei vari settori di attività ed operatività del Centro e uno espressione del socio di diritto di cui all’art. 3. Dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
In caso di dimissione o di sostituzione di un Consigliere, questi viene surrogato con il primo dei non eletti.
Art. 13
Il Consiglio direttivo elegge a maggioranza nel suo seno, nel corso della prima seduta, il Presidente e il Vice Presidente.
Nomina, inoltre, sempre fra i propri membri, il Tesoriere.
Art. 14
Il Consiglio direttivo si riunisce di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno i 2/3 dei suoi membri.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza almeno di cinque membri oltre al Presidente, o, in sua vece, al Vice Presidente.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
Art. 15
Sono compiti del Consiglio direttivo, nel rispetto del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea:
– deliberare sull’organizzazione interna dei servizi del Centro e sulle necessità di personale;
– deliberare annualmente sul programma del Centro da proporre all’Assemblea e predisporre le relazioni dal presentare all’Assemblea medesima sull’attività svolta;
– deliberare sulla costituzione di gruppi di studio e di ricerca cui affidare lo svolgimento di singole parti del programma;
– deliberare sull’organizzazione di convegni e di mostre, nonché sulla partecipazione a consimili iniziative da altri organizzate;
– deliberare sui compensi per gli eventuali collaboratori esterni;
– predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
– deliberare sull’ammissione di nuovi soci;
– deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni dei beni mobili ed immobili;
– elaborare e proporre modifiche dello Statuto, da sottoporre all’ Assemblea;
– nominare un segretario scelto tra i soci che partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;
– deliberare su ogni altra materia di interesse del Centro non specificatamente riservata ad altri organi;
– deliberare in merito ad eventuali liti attive o passive.
Art. 16
Il Presidente ha la legale e giudiziale rappresentanza del centro, presiede e convoca l’Assemblea, il Consiglio direttivo ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività del Centro.
Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica del Centro, di cui firma gli atti.
Art. 17
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o, per sua delega, anche per i singoli incarichi.
Art. 18
Il Segretario coadiuva il Presidente, redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, cura la tenuta dell’elenco dei soci, in particolare in sede di verifica dei soci in regola con il pagamento della quota sociale e custodisce, qualora la sede non sia ritenuta idonea, i carteggi.
Art. 19
Il Tesoriere vigila che l’amministrazione dei fondi sia informata alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, predispone i bilanci consuntivo e preventivo e tiene i registri contabili.
Art. 20
L’Organo di revisione dei conti è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea ovvero in forma monocratica. I componenti devono essere scelti tra le categorie di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di revisione dei conti dura in carica 4 anni, i componenti sono rieleggibili e, in caso di organo collegiale, nominano tra loro un Presidente.
Art. 21
Spetta all’Organo di revisione dei conti il controllo periodico della contabilità, da effettuarsi almeno due volte l’anno, in modo da poterne riferire nelle Assemblee ordinarie; spetta inoltre all’organo l’esame del bilancio consuntivo e la redazione di una relazione finale, da presentare all’Assemblea sull’andamento della gestione finanziaria del Centro.
I componenti dell’Organo di revisione dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.
Art. 22
Le cariche sociali sono gratuite.
Agli Amministratori spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese.
Tutte le cariche sociali scadono al compimento del quadriennio, qualunque sia stata la data di nomina.
Art. 23
Per la realizzazione delle finalità del Centro possono costituirsi, per iniziativa del Consiglio direttivo, gruppi di studio e di ricerca anche con persone estranee al Centro ma non alle finalità di questo. Tali gruppi debbono comprendere almeno un membro del Consiglio direttivo che ne riferisce periodicamente al Consiglio stesso.
Il finanziamento dell’attività di tali gruppi è predeterminato dal Consiglio direttivo nei limiti del bilancio.
Art. 24
Le commissioni giudicatrici di concorsi per le borse di studio di cui al successivo art. 33 e le commissioni ordinatrici di congressi e di mostre saranno in ogni caso nominate dal Consiglio direttivo, e pur potendo essere costituite anche da persone estranee al Centro – ma non alle sue finalità – dovranno essere presiedute sempre da un membro del Consiglio direttivo, che ne riferirà a quest’ultimo.
Art. 25
Le spese occorrenti per il funzionamento del Centro sono coperte con entrate ordinarie e straordinarie.
Art. 26
Sono entrate ordinarie:
– le erogazioni della Regione, di Enti locali, di Enti pubblici e privati;
– le quote ordinarie dei soci;
– proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni;
– i redditi derivanti da eventuali lasciti e donazioni.
Sono entrate straordinarie:
– i contributi e le sovvenzioni a carattere occasionale da parte di enti o persone fisiche;
– i contributi per ricerche ed attività culturali commesse da enti, associazioni e privati.
Art. 27
L’entità delle quote di associazione è stabilita dall’Assemblea dei soci con decorrenza dall’anno successivo.
Art. 28
I bilanci annuali preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede del Centro almeno 15 giorni prima della convocazione dell’Assemblea, salvo che il Consiglio direttivo non fissi un termine più breve, comunque non inferiore a 5 giorni, per motivate ragioni.
Art. 29
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Art. 30
Ciascun socio può recedere dalla sua partecipazione, dandone comunicazione con lettera raccomandata almeno due mesi prima della fine dell’esercizio finanziario.
La cessazione dell’appartenenza al Centro per recesso non conferisce diritti sul patrimonio del Centro.
Art. 31
Nel caso di cessazione dell’attività per scioglimento del Centro, l’intero patrimonio viene devoluto al Comune di Terni, perché lo destini ad attività culturali.
é vietato agli organi distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
Art. 32
L’uso della biblioteca e dell’eventuale materiale documentario dell’archivio del Centro è liberamente consentito, indipendentemente dalla qualità di socio, a coloro che abbiano interesse allo studio delle materie comprese nelle competenze e nei programmi del Centro.
Art. 33
Per meglio assolvere alle proprie finalità, il Centro può assegnare annualmente, in relazione alle disponibilità di bilancio, borse di studio e borse di ricerca. Le borse possono essere di varia durata, con preferenza per le durate più lunghe.
Per l’assegnazione delle borse di studio il Presidente del Centro può procedere alla formazione, sentito il Consiglio direttivo, di apposite commissioni giudicatrici, con le avvertenze di cui all’art. 26.