(testo approvato dall’assemblea del 9 ottobre 2020)
Art.
1
Il Centro Studi Storici, costituito con atto del
notaio F. Sbrolli, di Terni del 13/9/1989, rep. 28473, ha sede in
Terni e non ha fini di lucro.
Art. 2
Il “Centro” ha in via esclusiva lo scopo di:
1) promuovere la ricerca storica dall’antichità ai giorni nostri
su Terni, il suo territorio ed i territori contermini;
2) promuovere e curare, nell’ambito della ricerca suddetta, studi,
convegni, pubblicazioni ed altre iniziative, anche per conto
terzi;
3) collaborare con enti pubblici e privati e persone singole al
recupero, manutenzione, ordinamento, valorizzazione del patrimonio
ambientale, monumentale, storico-artistico, archivistico, relativo
alle aree considerate al punto l;
4) stabilire rapporti con enti e associazioni aventi fini
analoghi, con le università degli studi, in particolare con quelle
di Perugia e di Roma, con le strutture bibliotecarie pubbliche e
private;
5) diffondere ai vari
livelli (pubblici amministratori, istituzioni culturali, scuole,
cittadini) i risultati delle attività del Centro, organizzando
anche cicli di pubbliche conferenze e producendo adeguate
pubblicazioni.
Per la realizzazione di tali attività di interesse
generale, il Centro si avvale prevalentemente dell’opera di
volontariato dei propri associati o
delle persone aderenti agli enti associati.
Art.3
Possono essere soci del Centro persone rappresentative della
cultura, dell’arte e delle categorie professionali, associazioni,
enti locali, altri enti ed istituzioni pubbliche e private che ne
condividano le finalità.
Le ammissioni vengono deliberate a maggioranza
semplice dal Consiglio direttivo.
È socio di diritto del Centro il Presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio Terni e Narni.
La decadenza dalla qualità di socio, oltre a quanto
previsto dal successivo art. 4, è deliberata dal Consiglio
direttivo a maggioranza semplice. Avverso il provvedimento è
ammesso ricorso all’Assemblea dei soci.
Art.
4
I
soci sono tenuti a contribuire alle finanze del Centro mediante il
versamento delle quote di associazione stabilite dall’Assemblea
dei soci.
I soci hanno diritto di partecipare alle attività
sociali del Centro e di esaminare i libri sociali, facendone
richiesta al Presidente.
Il Consiglio direttivo, entro il mese di febbraio
di ogni anno, si riunisce per una verifica dell’elenco dei soci,
predisposto dal Tesoriere, in regola con i pagamenti delle quote
sociali al 31 dicembre dell’anno precedente e quindi membri
effettivi dell’associazione.
Il mancato versamento della quota annuale
costituisce implicita rinuncia alla qualifica di socio e determina
la cancellazione d’ufficio dall’elenco dei soci.
Avverso la cancellazione è possibile ricorrere
all’Assemblea dei soci.
Art.5
L’Assemblea può conferire la qualifica di soci onorari a
coloro che abbiano particolari benemerenze.
L’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo,
può conferire il titolo di Presidente onorario a chi abbia
acquisito eccezionali meriti nell’attività del Centro medesimo.
Art. 6
Sono organi del centro:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente;
– l’Organo di revisione dei conti.
Il Consiglio direttivo, il suo Presidente e l’Organo di revisione
dei conti durano in carica 4 anni. I componenti possono essere
riconfermati.
Art. 7
L’Assemblea è composta da tutti i soci individuali in regola
con il versamento della quota associativa annuale e dai
rappresentanti degli enti associati, ai quali sia stato conferito
il mandato.
Art. 8
La convocazione dell’Assemblea deve essere deliberata dal
Consiglio direttivo e fatta dal Presidente mediante comunicazione
diretta a tutti i soci, in cui siano specificati data, orario,
luogo, ordine del giorno e eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo di lettera,
fax, e-mail, sms o tramite altri mezzi ritenuti adeguati dal
Consiglio direttivo. La comunicazione deve essere spedita almeno
15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che il
Consiglio direttivo non fissi un termine più breve, comunque non
inferiore a 5 giorni, per motivate ragioni.
Art. 9
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria due volte
all’anno, la prima di norma entro il mese marzo, la seconda di
norma entro il mese di ottobre.
L’Assemblea delibera sull’entità delle quote di
associazione, sui regolamenti di funzionamento del Centro, sulle
eventuali modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio direttivo
o da almeno 1/3 dei soci, elegge tra i soci i membri del Consiglio
direttivo; elegge, altresì, l’Organo di revisione dei conti.
L’Assemblea delibera inoltre sui programmi di
attività del Centro e su eventuali proposte avanzate dai soci,
secondo la procedura prevista dall’art. 11.
Nella prima delle sedute ordinarie, e precisamente
in quella da tenersi di norma entro il mese di marzo, l’Assemblea
delibera sulla relazione dell’attività svolta dal Centro nell’anno
precedente, sul bilancio consuntivo, nonché sulla relazione
dell’Organo di revisione dei conti.
Nella seconda l’Assemblea delibera sui programmi e
sul bilancio preventivo dell’anno seguente.
Art. 10
Su richiesta di almeno 1/3 dei soci o di almeno 5 membri del
Consiglio direttivo, il Presidente convoca assemblee
straordinarie, da tenersi entro 30 giorni dalla richiesta.
Art.
11
In
occasione
delle Assemblee ordinarie, di quelle straordinarie, debbono essere
inclusi nell’ordine del giorno gli argomenti richiesti da almeno
1/5 dei soci.
Le Assemblee sono valide, in prima convocazione,
quando sia presente almeno la metà più uno dei soci; in seconda
convocazione, da tenersi un’ora dopo, le deliberazioni sono valide
qualunque sia il numero dei presenti; le deliberazioni vengono
prese a maggioranza semplice dei votanti.
Nel caso in cui le astensioni espresse superino la
maggioranza semplice dei votanti, esse sono da considerarsi voti
contrari.
Le deliberazioni relative a modifiche dello Statuto
richiedono la maggioranza assoluta e, nel caso in cui non si
raggiungesse il numero legale, l’Assemblea può essere riconvocata
entro 30 giorni e deliberare con la maggioranza prevista dal
secondo comma.
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea,
per delega scritta, da un altro socio. Nessun socio può ricevere
più di tre deleghe.
Art. 12
Il Consiglio direttivo si compone di 12 membri, undici dei
quali eletti dall’Assemblea ordinaria fra i soci particolarmente
competenti nei vari settori di attività ed operatività del Centro
e uno espressione del socio di diritto di cui all’art. 3. Dura in
carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
In caso di dimissione o di sostituzione di un Consigliere, questi
viene surrogato con il primo dei non eletti.
Art. 13
Il Consiglio direttivo elegge a maggioranza nel suo seno, nel
corso della prima seduta, il Presidente e il Vice Presidente.
Nomina, inoltre, sempre fra i propri membri, il Tesoriere.
Art. 14
Il Consiglio direttivo si riunisce di regola ogni tre mesi e
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su
richiesta di almeno i 2/3 dei suoi membri.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza
almeno di cinque membri oltre al Presidente, o, in sua vece, al
Vice Presidente.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di
parità dei voti prevale quello del Presidente.
Art. 15
Sono compiti del Consiglio direttivo, nel rispetto del
bilancio preventivo approvato dall’Assemblea:
– deliberare sull’organizzazione interna dei servizi del Centro e
sulle necessità di personale;
– deliberare annualmente sul programma del Centro da proporre
all’Assemblea e predisporre le relazioni dal presentare
all’Assemblea medesima sull’attività svolta;
– deliberare sulla costituzione di gruppi di studio e di ricerca
cui affidare lo svolgimento di singole parti del programma;
– deliberare sull’organizzazione di convegni e di mostre, nonché
sulla partecipazione a consimili iniziative da altri organizzate;
– deliberare sui compensi per gli eventuali collaboratori esterni;
– predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo da
sottoporre all’Assemblea;
– deliberare sull’ammissione di nuovi soci;
– deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni dei beni mobili ed
immobili;
– elaborare e proporre modifiche dello Statuto, da
sottoporre all’ Assemblea;
– nominare un segretario scelto tra i soci che partecipa alle
riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;
– deliberare su ogni altra materia di interesse del Centro non
specificatamente riservata ad altri organi;
– deliberare in merito ad eventuali liti attive o passive.
Art. 16
Il Presidente ha la legale e giudiziale rappresentanza del
centro, presiede e convoca l’Assemblea, il Consiglio direttivo ed
ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate
dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed
unitario dell’attività del Centro.
Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed
economica del Centro, di cui firma gli atti.
Art. 17
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo
impedimento o, per sua delega, anche per i singoli incarichi.
Art. 18
Il Segretario coadiuva il Presidente, redige i verbali delle
riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, cura la tenuta
dell’elenco dei soci, in particolare in sede di verifica dei soci
in regola con il pagamento della quota sociale e custodisce,
qualora la sede non sia ritenuta idonea, i carteggi.
Art.
19
Il
Tesoriere
vigila che l’amministrazione dei fondi sia informata alle
deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, predispone
i bilanci consuntivo e preventivo e tiene i registri contabili.
Art. 20
L’Organo di revisione dei conti è costituito da tre membri
eletti dall’Assemblea ovvero in forma monocratica. I componenti
devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397,
comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i
predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei
componenti.
L’Organo di revisione dei conti dura in carica 4
anni, i componenti sono rieleggibili e, in caso di organo
collegiale, nominano tra loro un Presidente.
Art. 21
Spetta all’Organo di revisione dei conti il controllo
periodico della contabilità, da effettuarsi almeno due volte
l’anno, in modo da poterne riferire nelle Assemblee ordinarie;
spetta inoltre all’organo l’esame del bilancio consuntivo e la
redazione di una relazione finale, da presentare all’Assemblea
sull’andamento della gestione finanziaria del Centro.
I componenti dell’Organo di revisione dei conti hanno diritto di
assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.
Art. 22
Le cariche sociali sono gratuite.
Agli Amministratori spetta esclusivamente il rimborso delle
eventuali spese.
Tutte le cariche sociali scadono al compimento del quadriennio,
qualunque sia stata la data di nomina.
Art. 23
Per la realizzazione delle finalità del Centro possono
costituirsi, per iniziativa del Consiglio direttivo, gruppi di
studio e di ricerca anche con persone estranee al Centro ma non
alle finalità di questo. Tali gruppi debbono comprendere almeno un
membro del Consiglio direttivo che ne riferisce periodicamente al
Consiglio stesso.
Il finanziamento dell’attività di tali gruppi è predeterminato dal
Consiglio direttivo nei limiti del bilancio.
Art. 24
Le commissioni giudicatrici di concorsi per le borse di studio
di cui al successivo art. 33 e le commissioni ordinatrici di
congressi e di mostre saranno in ogni caso nominate dal Consiglio
direttivo, e pur potendo essere costituite anche da persone
estranee al Centro – ma non alle sue finalità – dovranno essere
presiedute sempre da un membro del Consiglio direttivo, che ne
riferirà a quest’ultimo.
Art. 25
Le spese occorrenti per il funzionamento del Centro sono
coperte con entrate ordinarie e straordinarie.
Art. 26
Sono entrate ordinarie:
– le erogazioni della Regione, di Enti locali, di Enti pubblici e
privati;
– le quote ordinarie dei soci;
– proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni;
– i redditi derivanti da eventuali lasciti e donazioni.
Sono entrate straordinarie:
– i contributi e le sovvenzioni a carattere occasionale da parte
di enti o persone fisiche;
– i contributi per ricerche ed attività culturali commesse da
enti, associazioni e privati.
Art. 27
L’entità delle quote di associazione è stabilita
dall’Assemblea dei soci con decorrenza dall’anno successivo.
Art. 28
I bilanci annuali preventivi e consuntivi debbono essere
depositati presso la sede del Centro almeno 15 giorni prima della
convocazione dell’Assemblea, salvo che il Consiglio direttivo non
fissi un termine più breve, comunque non inferiore a 5 giorni, per
motivate ragioni.
Art. 29
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Art. 30
Ciascun socio può recedere dalla sua partecipazione, dandone
comunicazione con lettera raccomandata almeno due mesi prima della
fine dell’esercizio finanziario.
La cessazione dell’appartenenza al Centro per recesso non
conferisce diritti sul patrimonio del Centro.
Art. 31
Nel caso di cessazione dell’attività per scioglimento del
Centro, l’intero patrimonio viene devoluto al Comune di Terni,
perché lo destini ad attività culturali.
é vietato agli organi
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
Art.
32
L’uso
della
biblioteca e dell’eventuale materiale documentario dell’archivio
del Centro è liberamente consentito, indipendentemente dalla
qualità di socio, a coloro che abbiano interesse allo studio delle
materie comprese nelle competenze e nei programmi del Centro.
Art. 33
Per meglio assolvere alle proprie finalità, il Centro può
assegnare annualmente, in relazione alle disponibilità di
bilancio, borse di studio e borse di ricerca. Le borse possono
essere di varia durata, con preferenza per le durate più lunghe.
Per l’assegnazione delle borse di studio il Presidente del Centro
può procedere alla formazione, sentito il Consiglio direttivo, di
apposite commissioni giudicatrici, con le avvertenze di cui
all’art. 26.